La legge di Bilancio per il 2022 (L. 234/2021) ha introdotto delle modifiche all’agevolazione collegata agli investimenti in beni funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese (Bonus Industria 4.0). Sono investimenti in beni materiali e immateriali di cui agli allegato A e allegato B della L. 232/2016 (vedasi allegati a questa email). Questa agevolazione si sostanzia in un credito di imposta.
Per le imprese ammesse al credito d’imposta, la fruizione del beneficio spettante è comunque subordinata alla condizione del rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro applicabili in ciascun settore e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori.
Per poter beneficiare del credito di imposta, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento normativo. Più precisamente deve essere apposta la dicitura “Beni agevolabili ai sensi dell’art. 1, commi da 1054 a 1058-ter della L. 178/2020 e successive modificazioni” o analoga.
Per gli investimenti in beni strumentali industria 4.0, le imprese sono tenute a produrre una perizia asseverata rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali o un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai citati allegati A e B annessi alla L. 232/2016 e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.
Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300mila euro, in alternativa alla perizia può essere prodotta una dichiarazione resa dal legale rappresentante sotto propria responsabilità penale.
Che cosa c’è da sapere
A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, a decorrere dal 16 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2022, ovvero entro il 30 giugno 2023, a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione, è riconosciuto un credito d’imposta alle seguenti condizioni:
1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati
Per il 2021
50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
Per il 2022
40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.
2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0
20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro. Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.
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Fonte: Ministero Sviluppo economico; Michele Fornea.